Condizionalità, partono i controlli e sarà difficile evitare sanzioni

Nove tipologie di sanzioni previste per gli agricoltori che ricevono contributi Pac, peggio di qualsiasi altra tipologia “criminale”. Agea conferma la propria propensione alla vessazione con 140 pagine di circolare “esplicativa” sulla condizionalità. L’unica nota positiva è l’obiettivo dell’1% di controllati

La lunga e articolata lista delle sanzioni

  • Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di un’inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l’obbligo di adottare misure correttive;
  • Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un’azione correttiva, eseguita dall’agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall’articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
  • Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all’infrazione oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’infrazione stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l’azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all’inadempienza;
  • Sanzione amministrativa: è una riduzione dell’importo dell’aiuto o del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportandone l’esclusione;
  • Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza.
  • Reiterazione (Ripetizione): di un’inadempienza si intende l’inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
  • Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
  • Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
    – siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
    – gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
    – il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei requisiti di condizionalità.
  • Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall’articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un’inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario.

 

Fonte: www.terraevita.edagricole.it