Divieto dal 1° luglio 2018 di corrispondere le retribuzioni in denaro contante
Sarà in vigore dal 1° luglio 2018 l’obbligo per i datori di lavoro e committenti privati di provvedere al pagamento delle retribuzioni con modalità e forme che escludano l’uso del contante.
Il comma 910 della legge 205/2017 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione (nonché ogni anticipo di essa) spettante ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti, ammettendo le seguenti forme di pagamento:
– bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
– strumenti di pagamento elettronico;
– contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto
corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso
di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il comma 912 esclude che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga costituisca prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione e definisce che l’ambito di applicazione della norma interessa i rapporti di lavoro subordinato, i rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Sono comunque esclusi dal nuovo obbligo di pagamento con mezzi tracciabili i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni e quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici (ad esempio colf e badanti).
Contestualmente all’obbligo di pagamento della retribuzione con mezzi tracciabili, si interviene introducendo il divieto di provvedere al pagamento delle retribuzioni al lavoratore per mezzo di contante. In particolare, il comma 911 vieta la corresponsione cash della retribuzione direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Il divieto introdotto appare generalizzato prescindendo dall’importo.
La formulazione letterale della norma lascerebbe quindi intendere possibile continuare a effettuare pagamenti in contante per somme che non rappresentano fiscalmente o previdenzialmente retribuzione, come ad esempio rimborsi spese per trasferte e/o trasferimenti nonché di anticipi di spese per conto del datore di lavoro anche per finalità diverse dalla trasferta.
Lo stesso comma prevede altresì un distinto apparato sanzionatorio per l’inosservanza dei nuovi obblighi con l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da mille a 5mila euro per il datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui sopra.