Il Ministero – sollecitato dalla Cia – ha chiarito, con un’articolata e ben strutturata risoluzione, che il problema del reddito da pensione del coltivatore diretto, ai fini Imu non c’è.
I requisiti che il contribuente deve rispettare per poter beneficiare dell’esonero sono:
- il possesso del fondo rustico;
- l’effettivo utilizzo a scopi agricoli del fondo stesso;
- la qualifica di Coltivatore diretto o di Iap;
- l’iscrizione all’Inps.
È certamente noto che il coltivatore diretto o lo Iap che ottiene una pensione deve rimanere iscritto all’Inps e versare i contributi obbligatori, se continua ad esercitare l’attività imprenditoriale (i pensionati Cd o Iap con più di 65 anni possono chiedere all’Inps la riduzione al 50% dei contributi previdenziali). I contributi versati dopo il pensionamento possono dar luogo ad un supplemento sulla pensione.
In conclusione: in nessuna parte della norma istitutiva dell’Imu, o nella normativa direttamente richiamata e correlata, il legislatore ha voluto fare riferimento ad una condizione di esclusività del reddito da attività agricola. Anzi, per lo Iap è espressamente esclusa la rilevanza dei redditi di tale natura per l’ottenimento della qualifica.
Il Ministero afferma che, ai fini Imu, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali viene effettivamente svolta un’attività agricola.
Fonte: www.agricultura.it