Turismo dell’olio, c’è la legge nella manovra

Anche il turismo dell’olio ha la sua legge. Un emendamento su cui ha lavorato a lungo e con tanto impegno il senatore pugliese Dario Stefàno (PD), approvato con la legge di bilancio 2020 – della quale lo stesso senatore salentino è stato relatore – istituisce e riconosce l’”oleoturismo”. Stesso iter, dunque, che due anni fa vide la nascita della legge sull’enoturismo, anche per il comparto dell’olio, al quale dal 1° gennaio 2020 saranno estese le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, quella appunto che ha regolamentato per la prima volta il settore del turismo del vino.
Si rafforza dunque in questo modo il settore del turismo enogastronomico, ormai considerato asset strategico per la promozione del Made in Italy e dei territori attraverso la valorizzazione di uno dei prodotti più identitari del patrimonio agroalimentare italiano.

Era un impegno preso con i produttori italiani – commenta Stefàno – al momento della istituzione della legge sull’enoturismo, ed era pertanto un obiettivo, anche mio personale, per questa legislatura. Aggiungiamo così un altro pezzo importante per irrobustire l’offerta turistica del nostro Paese, dando valore all’agricoltura, ai territori, ai prodotti di qualità, elementi questi sempre più essenziali e ricercati dai turisti enogastronomici, partendo in questo caso dalle potenzialità – enormi – del turismo legato alle produzioni olivicole”.

In particolare, secondo la definizione contenuta nell’emendamento stesso, le attività di “oleoturismo” sono tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, e consistono

  • nelle visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo,
  • nella degustazione e nella commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad altri alimenti,
  • in iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

Entrando nel merito dell’emendamento, dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – relative all’attività di enoturismo  si applicano anche alle attività di “oleoturismo”.
La disciplina richiamata prevede, l’estensione ai produttori agricoli che svolgono attività di enoturismo della determinazione forfettaria del reddito imponibile, ai fini IRPEF, con un coefficiente di redditività del 25 per cento e, a talune condizioni, un regime forfettario dell’IVA.