Utilizzo del rame in agricoltura biologica. I chiarimenti del Ministero delle politiche agricole

Il Ministero delle Politiche Agricole ha recentemente risposto ad un quesito sull’utilizzazione del rame in agricoltura biologica, a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) 1981/2018, che ha fissato la soglia di rame utilizzabile a 28 Kg ad ettaro in 7 anni.

Il Ministero ha confermato che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:

  1. – Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;
  2. – Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.

Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6 kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha.

Qualora le Regioni abbiano adottato la deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/ anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha.

Tuttavia lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni.

In caso di deroga per il superamento dei 6 kg/ha/a, seppur tale circostanza sia da disincentivare, il Ministero auspica che gli operatori siano orientati al rispetto del limite di 4 Kg/ha nel singolo anno, superandolo solo in caso di particolari criticità e intende chiedere alla Commissione UE l’eliminazione dall’allegato II del Reg. CE n. 889/2008 della possibilità di derogare dai 6 kg/ha.

 

Fonte: www.agricultura.it